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La partecipazione personale delle parti alla mediazione mira a rendere le persone autrici del proprio destino e non è delegabile. L’Avvocato la assiste e non la rappresenta.
- Il gratuito patrocinio a spese dello stato non copre i compensi dell’avvocato che ha assistito la parte in mediazione
- Le spese legali per la mediazione devono essere riconosciute