CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
MODIFICHE DELL’ART. 20 E DEL COMMA 3 DELL’ART. 27
La delibera di modifica degli articoli 20 e 27 del Codice Deontologico Forense del Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale in data 13 aprile 2018, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 settembre 2017.
Le modifiche entreranno in vigore oggi 12 giugno 2018, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La modifica dell’art. 20 è opportuna per esplicitare in modo incontestabile, attraverso una diversa formulazione della lettera della norma, avente anche valore interpretativo, il principio della tipicità solo tendenziale del nuovo codice. Ciò a conferma del fatto che nel nuovo ordinamento professionale forense l’illecito – quand’anche non tipizzato da una specifica norma – è comunque disciplinato compiutamente dalla legge professionale e dal codice deontologico.
Si è integrato il terzo comma dell’art. 27 con l’espressa previsione secondo la quale anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell’avvocato, secondo quanto previsto del resto dall’art. 1, c. 7, del d.l. n. 132 del 2014 – convertito con modificazioni nella l. n. 162 del 2014 – con il quale è stata, appunto, introdotta la negoziazione assistita. Ciò anche in considerazione della particolare rilevanza di tale procedimento, nel quale il difensore assume un ruolo decisivo per il raggiungimento di una composizione stragiudiziale nell’interesse della parte assistita.
Art. 20 – Responsabilità disciplinare.
La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 52 lett. c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 di questo codice.”
ART. 27 – Dovere di informazione
Commi 1 e 2 invariati.
- L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
Commi da 4 a 9 invariati.