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Importante sentenza del TAR Lazio in tema di mediazione. Sentenza TAR Lazio 08/01/2025 n. 5489.

Con una significativa sentenza il Tar del Lazio ha recentemente chiarito che dalla nuova disciplina per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, introdotta a seguito della Legge delega n. 206/2021, emerge la finalità di una generale elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori, “in quanto strumenti divenuti indispensabili per fini deflativi e di buon funzionamento del “sistema giustizia”“.

Ha precisato inoltre che “la legge delega contiene molti indici che confermano il doveroso rafforzamento della professionalità dei mediatori e del funzionamento dell’istituto, che da inutile step per procedimentale per accedere alla fase giudiziaria, deve divenire, nell’ottica del legislatore, effettivo strumento e ausilio delle controversie giudiziarie … Il fatto che l’istituto sia stato reso più efficace, lungi dall’atteggiarsi a ostacolo al diritto di difesa, disvela il giusto intento di rendere la mediazione un mero (inutile) passaggio procedimentale, ma un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell’ambito del quale queste possono trovare un accordo, senza che sia preclusa la strada giudiziale”.

In conseguenza di ciò ha stabilito che in tale ottica rientra correttamente la previsione della corresponsione delle spese di mediazione anche per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, perseguendo “proprio il ridetto fine di assicurare l’effettività e utilità dell’istituto” e respingendo così le censure alla nuova disciplina della parte ricorrente.

Il testo della sentenza è pubblicato sul sito mondoADR ed è reperibile al seguente link tratto dallo stesso articolo.https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/TAR-LAZIO-ROMA-5489-2025.pdf