Il giorno 3 ottobre 2018 si è tenuto il modulo formativo intitolato «L’autonomia delle parti e la composizione del conflitto mediante l’accordo» organizzato dal nostro Comitato.
L’evento ha visto quale relatore l’Avvocato e mediatore civile Federico Reggio ed ha offerto ai partecipanti un’interessante panoramica circa le modalità di approccio e di utilizzo della negoziazione e delle Alternative Dispute Resolution.
La prima parte dell’incontro si è concentrata sulla disamina della simbologia raffigurante la Giustizia: quest’ultima viene solitamente rappresentata dalla bilancia, in quanto sinonimo di equilibrio. Con la comparsa degli Stati Nazionali, essa viene raffigurata con la spada, collegandola così alla coercibilità del diritto. Solo con la Rivoluzione Francese appare la benda, legando la Giustizia al concetto d’eguaglianza («se sono indifferente, sono eguale»).
Proprio alla fine del XVIII secolo le figure giuridiche vengono fatte discendere da un contratto sociale e, quindi, ad una negoziazione: in tali anni, tuttavia, il negoziato era una tantum e lasciava spazio ad una risoluzione del conflitto eteronoma, determinando una forte compressione dell’autonomia delle parti.
La nascita e la formazione delle Alternative Dispute Resolution è dovuta ad un marcato disagio dell’opinione pubblica nei confronti della Giustizia, talmente distribuito e sentito al punto da travolgere anche la figura del professionista.
Ad avviso del relatore, l’Avv. Federico Reggio, è preferibile sostituire la dicitura di Alternative Dispute Resolution con Appropriate Dispute Resolution. Ciò in quanto il termine “alternative” sta ad indicare un metodo di risoluzione delle controversie che si contrappone ad uno non funzionante e, quindi, malato. La parola “appropriate”, invece, indica strumenti diversi, ma appropriati e, in quanto tali, efficaci di risoluzione delle controversie rispetto sia all’interesse del cliente, sia agli obiettivi che si vogliono raggiungere («an – quantum – quomodo»).
Considerato che la «la Giustizia deve avere molte vie d’uscita, non solo l’aula del Giudice», l’evento formativo si è soffermato sull’esistenza di diverse forme di negoziazione, le quali si distinguono le une dalle altre per struttura, logica e ruolo del terzo. Sta nell’abilità del professionista individuare la più adatta alla risoluzione della fattispecie concreta, attraverso un approccio più scientifico, che consenta una vera e propria analisi del caso proposto con la formulazione delle corrette domande al cliente; nonché attraverso l’adozione di tecniche di comunicazione tra professionisti diverse da quelle abituali.
Una corretta analisi del conflitto deve rivolgersi sino alla nascita del medesimo. Ciò comporta una diversa attitudine al diritto: non più sussunzione (dalla norma astratta al caso concreto), ma creazione della norma tramite accordo delle parti. In tal modo, la nuova regolamentazione va a caducare quella vecchia, determinando, oltre alla chiusura della vertenza concreta, la disciplina del futuro.
Ne consegue una profonda modifica del ruolo del giurista stesso, il quale, oggi, diviene sempre più legislatore della fattispecie sottoposta alla sua attenzione. È, quindi, evidente la necessità che il professionista conosca a fondo la controversia, guardando non solo alla sua giuridicità, ma anche, ad esempio, alle aspettative del cliente, alle tempistiche ed agli obiettivi da raggiungere. Sarà, pertanto, necessario porre le domande corrette, traducendo le strutture logiche rigorose in strutture comunicative: solo così si sta facendo iurisprudentia.
Una buona formazione del negoziatore, che comporti anche una destrutturazione delle “vecchie” formazioni, dotandolo di metodo e capacità di lettura contestuale, dunque, è necessaria e fondamentale: non si ha, infatti, un buon negoziato quando si tende alla minimizzazione del danno ovvero alla massimizzazione dell’utile, poiché in entrambi i casi saremo dinanzi a negoziati miopi, incapaci di accontentare, a lungo termine, le parti. Tale cambio di attitudine che viene richiesto al giurista è, in realtà, una sfida professionalizzante, nel quale vi è una rivendicazione di un aspetto proprio dell’attività dell’avvocato: la redazione dell’accordo («concordare la norma»), rendendolo, conseguentemente, giuridico.
Avv. Erica Villan